DPCM 14 GENNAIO 2021

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ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI (RIMANGONO INVARIATE RISPETTO AI PRECEDENTI DPCM)                                                                                   

Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo art.  1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

 

LE MISURE MINIME VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE – ZONE GIALLE

-e’ vietato lo spostamento fuori Regione se non per motivi di lavoro, salute e necessità;

– è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi nella propria Regione verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

-Sospese le attività di centri benessere, centri termali, palestre, piscine, centri natatori. Confermato il divieto di svolgere convegni, congressi e altri eventi.

– le attività commerciali e i servizi alla persona si svolgono regolarmente nel rispetto delle misure anti-contagio;

– nelle giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essI assimilabili ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;

– le attività di ristorazione sono consentite dalle 5.00 alle 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutti conviventi;

– dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, limitatamente ai clienti che alloggiano nella struttura;

– sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito solo fino alle 18.00;

continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.

chiuse le piste da sci fino al 15 febbraio 2021.

LE ULTERIORI MISURE PER TERRITORI (REGIONI O PARTE DI ESSE) DEL PAESE CON SCENARIO DI ELEVATA GRAVITÀ (TIPO 3) E DA UN LIVELLO DI RISCHIO ALTO – ZONE ARANCIONI
– E’ vietato lo spostamento nel comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune, oppure in presenza di ragioni di maggiore convenienza economica;

– E’ consentito, una sola volta al giorno, spostarsi nell’ambito del territorio comunale verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. ——Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

-Sospese le attività di centri benessere, centri termali, palestre, piscine, centri natatori. Confermato il divieto di svolgere convegni, congressi e altri eventi;

Le attività commerciali e i servizi alla persona si svolgono regolarmente nel rispetto delle misure anti-contagio;

– Nelle giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad esse assimilabili ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;

– Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad eccezione delle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;

– E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio senza limiti di orario nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito solo fino alle 18.00.

chiuse le piste da sci fino al 15 febbraio 2021.

LE ULTERIORI MISURE PER TERRITORI (REGIONI O PARTE DI ESSE) DEL PAESE CON SCENARIO DI MASSIMA GRAVITÀ (TIPO 4) E DA UN LIVELLO DI RISCHIO ALTO – ZONE ROSSE
– è vietato ogni spostamento anche all’interno del proprio Comune salvo che per motivi di lavoro, salute, necessità;

– è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi nell’ambito del territorio comunale verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. ——Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

-Sospese le attività di centri benessere, centri termali, palestre, piscine, centri natatori. Confermato il divieto di svolgere convegni, congressi e altri eventi;

– sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie;

– sono sospese le attività inerenti ai servizi alle persone diverse da quelle riportate nell’allegato 24         ( Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse);

– sospese le attività dei servizi di ristorazione ad eccezione delle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;

– è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonchè fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito solo fino alle 18.00.

-chiuse le piste da sci fino al 15 febbraio 2021

 

Dad alle superiori

 Le scuole secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che, a decorrere dal 18 gennaio 2021, le lezioni si svolgano in presenza almeno al 50% e fino a una massimo del 75 per cento. La restante parte dell’attività didattica potrà essere svolta in didattica a distanza. Per il Veneto la scuola secondaria di secondo grado sarà in DAD fino al 31 gennaio 2021 come da ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto.

Il presente decreto ha validità dal 16 gennaio 2021 al 05 marzo 2021.

Le disposizioni dell’ordinanza del Ministro della Salute del 09 gennaio 2021 relative alla Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono valide fino al 05 marzo 2021.

Attualmente il Veneto è classificato ZONA ARANCIONE fino a nuova Ordinanza del Ministro Speranza e comunque non oltre il 24 gennaio 2021.