Circolare 30 gennaio 2021

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Il Ministro per la Salute Speranza in data 29 gennaio 2021 ha emesso un’ordinanza che assegna al Veneto la fascia gialla.

Sintesi delle principali misure vigenti in zona gialla a partire dal 01 febbraio 2021 che sono quelle stabilite con il DPCM del 14 gennaio 2021.

Spostamenti:

E’ consentito lo spostamento all’interno della Regione nell’arco temporale dalla 5,00 alle 22,00 (dalle 22,00 non si può più circolare per cui bisogna aver già raggiunto la destinazione di arrivo).  E’ consentita la visita a parenti ed amici (in un  arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00) una sola volta per un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

PRECISAZIONI:

Gli spostamenti per turismo verso un’altra Regione o Provincia autonoma non sono consentiti fino al 15 febbraio 2021 compreso. Il divieto comprende anche gli spostamenti verso alloggi presi in locazione breve (fino a 30 giorni). Si potrà sempre tornare alla propria residenza. Si potrò sempre uscire dalla Regione per motivi di salute, necessità e lavoro.

Servizi di ristorazione e strutture ricettive

– i servizi di ristorazione sono aperti 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 mentre la consegna a dominicilio è consentito senza limiti di orario; La consumazione è consentita alla stesso tavolo per un massimo di 4 persone salvo siano conviventi; è obbligatorio apporre il cartello con il numero massimo di persone ammesse;

– per i codici ateco 56.3 (bar senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande l’asporto è consentito fino alle 18.00 mentre il domicilio è sempre consentito;

gli alberghi possono sempre servire i loro clienti anche la sera;

Servizi alla persona

I servizi alla persona si svolgeranno regolarmente nel rispetto delle norme anticontagio;

Musei, teatri e mostre

L’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurata dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che siano garantite modalità di fruizione contingentata tali da evitare assembramenti di persone e consentire ai visitatori di rispettare tra loro la distanza di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto delle disposizioni adottate dalle Regioni o dai protocolli e linee guida  adottati Conferenza delle regioni e delle province autonome. Sono aperte al pubblico anche le mostre, alle stesse condizioni previste per musei, istituti e luoghi della cultura.  Resta confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Sono inoltre vietate sagre, fiere di qualunque genere ed altri eventi analoghi.  Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose. È confermata la chiusura di sale da ballo, discoteche o locali simili, sia all’aperto che al chiuso. Restano sospese anche le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Esercizi commerciali

Aperti tutti gli esercizi commerciali nel rispetto del distanziamento di almeno un metro e a condizione che siano assicurati ingressi dilazionati, è obbligatorio apporre il cartello con il numero massimo di persone ammesse; i negozi all’interno dei centri commerciali saranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;

 

Palestre, piscine, centri benessere e termali

Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche). È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per l’attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Impianti sciistici

Fino al 14 febbraio sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, che possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni, per lo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali oppure per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di tali competizioni.

Luoghi di culto

Viene garantito l’accesso ai luoghi di culto, che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Trasporti

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, anche non di linea, la capienza è limitata ad un massimo del 50% del totale. Il limite non si applica per il trasporto scolastico dedicato.

Ricordiamo che l’aggiornamento dei dati avviene ogni venerdì da parte del Ministro Speranza mentre il DPCM rimarrà in vigore fino al 05 marzo 2021 eccetto per gli impianti sciistici la cui apertura verrà valutata il 15 febbraio 2021.