Circolare nuova normativa antincendio DM 01-02-03/09/2021

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Abrogato lo storico DM 10/03/98 entrano in vigore i DM 01/02/03/settembre 2021

Sono stati emanati 3 specifici decreti ministeriali e entreranno in vigore tra settembre e ottobre 2022
che costituiranno il nuovo testo coordinato sulla sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro. In sintesi
sono:
1) 01 settembre 2021 DECRETO CONTROLLI: criteri generali per il controllo e la manutenzione degli
impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3,
lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2) 02 settembre 2021 DECRETO GSA: criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in
emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai
sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
3) 03 settembre2021 DECRETO MINICODICE: criteri generali di progettazione, realizzazione ed
esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3,
lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

1) DECRETO CONTROLLI
La manutenzione e controllo di impianti e attrezzature potranno essere eseguiti solo da tecnici
manutentori qualificati secondo l’Allegato II. Anche i docenti dei corsi dovranno avere specifiche
competenze. Tutti i datori di lavoro dovranno predisporre un apposito registro antincendio

2) DECRETO GSA
E’ relativo ai criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello
specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.
Il Datore di Lavoro è obbligato a predisporre il Piano di emergenza nei seguenti casi:
‐ luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
‐ luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011 (attività soggette ai controlli VVF)
‐ luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50
persone, indipendentemente dal numero di lavoratori;
Le aziende aventi l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza devono effettuare, con cadenza almeno
annuale, l’esercitazione antincendio.

Chi non rientra nell’ obbligo di redigere il Piano d’emergenza (vedi punto precedente) devono
predisporre delle procedure all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi.
Il Datore di Lavoro deve individuare gli addetti alla gestione delle emergenze con l’obbligo di
aggiornamento ogni 5 anni
I corsi di formazione saranno così classificati:
‐ rischio basso “livello 1”;
‐ rischio medio “livello 2”;
‐ rischio alto “livello 3”.
N.B.: i corsi svolti negli anni precedenti, oltre 5 anni, dovranno essere aggiornati entro 12 mesi
dall’entrata in vigore del Decreto (04/10/2023).

3) DECRETO MINICODICE (AZIENDE A BASSO RISCHIO)
Prevede i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per
luoghi di lavoro. Indica le misure di prevenzione, protezione e gestione da adottare nei luoghi di lavoro
a basso rischio d’incendio ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica
verticale, aventi tutti i requisiti indicati nell’Allegato I del Decreto.
Sono escluse le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili.
Il Decreto Minicodice introduce specifiche indicazioni per la Prevenzione Incendi e una corretta
valutazione del rischio incendio.
Pertanto, Il tecnico dovrà verificare la rispondenza tra le indicazioni del Decreto e la realtà aziendale
analizzando:
– Compartimentazione;
– Esodo;
– Caratteristiche del sistema d’esodo;
– Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo;
– Progettazione del sistema d’esodo;
– Gestione della Sicurezza Antincendio (SGA);
– Controllo dell’incendio;
– Rilevazione ed allarme;
– Controllo di fumi e calore;
– Operatività antincendio.

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Cordiali saluti.

Marca Consulting S.r.l.