ORDINANZA REGIONALE N. 105 DEL 02/10/2020, DPCM 07/10/2020 E ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE ROBERTO SPERANZA FIRMATA IL 07/10/2020.

Pubblicato il Pubblicato in Circolari, Notizie

Con la presente riportiamo di seguito la sintesi dell’ordinanza regionale n. 105 del 02/10/2020, del DPCM 07/10/2020 e dell’ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza firmata in data 07/10/2020.

ORDINANZA REGIONALE N. 105 DEL 02/10/2020:

A. Misure di prevenzione connesse alla ripresa delle attività scolastiche in presenza

  • Misure per la comunità scolastica, anche per l’infanzia

Gli operatori della scuola, gli alunni e i titolari della potestà genitoriale osservano le “Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia” di cui all’allegato 1). Le linee di indirizzo prevalgono sulle disposizioni statali ove in contrasto con queste ultime. Le eventuali, ulteriori disposizioni attuative adottate dalla Direzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria sono operanti dalla pubblicazione sul sito della Regione del Veneto.

  • Misure per il rientro a scuola a seguito di malattia

Il rientro a scuola di alunni o operatori a seguito di assenza per malattia avviene nel rispetto della circolare ministeriale del Ministero della Salute n. 30847 del 24.9.2020 nonché delle eventuali disposizioni specificative della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria che siano pubblicate sul sito della Regione del Veneto e che prevalgono su disposizioni diverse statali.

  • Misure riguardanti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta
    1. Le Aziende Ulss mettono a disposizione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta i test antigenici rapidi per il tramite delle Aziende ULSS, secondo indicazioni definite a livello aziendale sulle modalità di ritiro/consegna;
    2. Le Aziende ULSS garantiscono una disponibilità iniziale di 50 test antigenici rapidi per ogni Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta, riaggiornando le disponibilità successive in relazione al numero di assistiti in carico ed all’evoluzione del quadro epidemiologico;
    3. I Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta potranno utilizzare a loro discrezione i test in questione, durante l’attività ambulatoriale o domiciliare, a favore della popolazione assistita; sarà cura dell’Azienda ULSS informare adeguatamente la popolazione rispetto ai Medici curanti che offrono il servizio;
    4. Le Aziende Ulss mettono a disposizione delle sedi di Continuità Assistenziale i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo, per l’utilizzo a discrezione del Medico di Continuità Assistenziale;
    5. in caso di esito positivo, questo va confermato con il test di biologia molecolare. In caso di conferma, il Medico curante comunica l’esito al paziente ed informa l’interessato della necessità di rispettare la misura dell’isolamento domiciliare fiduciario. Il Medico registra conseguentemente l’esito positivo nel sistema informativo, ne dà comunicazione al Servizio Igiene e Sanità Pubblica per il tampone di conferma e per i provvedimenti conseguenti

B. Campionati nazionali ed altri eventi sportivi in presenza di pubblico

Fino al 12 ottobre 2020 compreso, è autorizzato lo svolgimento delle partite dei campionati nazionali previste dai calendari federali nel periodo predetto, alla presenza di pubblico nel limite massimo di 1000 spettatori in impianti all’aperto e 700 in impianti al chiuso e nel rispetto delle altre disposizioni di cui all’allegato n. 2).

Il personale di servizio è escluso dal computo ed è soggetto alle disposizioni sulla protezione dell’ambiente di lavoro. 2. A parziale modifica del punto 4 dell’ordinanza n. 84 del 13.8.2020, la presenza di pubblico negli eventi sportivi diversi da quelli di cui al punto precedente non può superare il limite massimo di n. 1000 all’aperto e 700 al chiuso, fermo il rispetto delle altre disposizioni di cui all’ordinanza n. 84/2020.

DPCM 07/10/2020

  • Obbligo di mascherina all’aperto

Il nuovo Dpcm introduce “l’obbligo di avere sempre con sé, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutti i luoghi all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche, produttive e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”.“

Ciò significa che nei luoghi di lavoro prevalgono i protocolli e linee-guida anti-contagio e continuano ad applicarsi le vigenti regole sulla sicurezza.

Come abbiamo visto la mascherina all’aperto va indossata solo quando ci si trova insieme a persone non conviventi. Ci sono poi altre eccezioni: dall’obbligo sono esclusi i bambini sotto i sei anni, i soggetti con patologie e disabilità non compatibili con l’uso del dpi e chi fa attività motoria (fermo restando il distanziamento di almeno due metri). “
La mascherina sarà inoltre obbligatoria in tutti i luoghi al chiuso, fatta eccezione per le abitazioni private. L’obbligo al chiuso precedentemente era previsto per i solo luoghi aperti al pubblico: arriva dunque arriva un’ulteriore stretta. Anche gli esercenti che non fanno rispettare i divieti all’interno del proprio locale rischiano una multa da 400 a 1.000 euro. “ 

  • Non c’è obbligo di mascherina durante l’attività sportiva

Sono esentati dall’obbligo di mascherina: I soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
I bambini di età inferiore ai sei anni;
I soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

  • Le nuove regole nelle Regioni

Il Dpcm approvato oggi prevede inoltre che le Regioni non possano adottare norme meno restrittive di quelle del governo. Dunque niente fughe in avanti, “salvo specifiche eccezioni concordate con il ministro della Salute”. Ai presidenti di Regione resta invece la possibilità di adottare ordinanze più restrittive al fine di contenere eventuali focolai. 

  • Controlli anti movida

Resta confermato il divieto di assembramenti con un’attenzione particolare alla movida notturna. I controlli verranno intensificati. In base alla nuova ordinanza del Viminale, oltre alle forze dell’ordine e alla polizia locale, verranno impiegati anche i soldati dell’esercito impegnati nell’operazione “Strade sicure”.

  • Proroga Cassa integrazione

Il decreto del 7 ottobre proroga anche i termini per l’invio delle domande relativi ai trattamenti di Cassa integrazione ordinaria collegati all’emergenza Covid-19, fissandoli al 31 ottobre 2020.

ORDINANZA DEL 07/10/2020 MINISTRO SPERANZA

Tamponi per chi rientra dall’estero

Oltre all’obbligo di mascherina all’aperto, il dpcm prevede l’obbligo del tampone per chi rientra da Gran Bretagna, Olanda, Belgio e Repubblica Ceca. Misura che va ad aggiungersi a quella già prevista per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta, Spagna, oltre che da Parigi e altre sette regioni della Francia.