Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022

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Oggetto: ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022

 Di seguito riportiamo in sintesi le nuove disposizioni in merito al Green Pass e l’uso delle mascherine.

Il Green pass decade dal 01 maggio 2022 nelle seguenti attività:

  • bar, ristoranti, anche al chiuso;
  • mense e catering continuativo;
  • spettacoli al chiuso (cinema e teatri) e eventi sportivi;
  • studenti universitari;
  • centri benessere;
  • attività sportive al chiuso;
  • spogliatoi;
  • convegni e congressi;
  • corsi di formazione;
  • centri culturali, sociali e ricreativi, al chiuso;
  • concorsi pubblici;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo, casinò;
  • visite in presenza coi detenuti;
  • feste al chiuso e discoteche;
  • mezzi di trasporto.

Resta l’obbligo:

  • fino al 15 giugno 2022 per i lavoratori appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, al personale della scuola e delle università, nonché per gli over 50 come cittadini non come lavoratori;
  • fino al 31 dicembre 2022 per tutto il personale sanitario;
  • fino al 31 dicembre 2022 per accedere alle strutture sanitarie e nelle RSA;
  • fino al 31 maggio 2022 il green pass base sarà ancora richiesto per i viaggi all’estero.

Mascherine

L’obbligo della mascherina permane nei seguenti luoghi:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado
  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso;
  • nelle strutture sanitarie sia per i lavoratori, per i visitatori che per gli utenti:
  • nelle RSA sia per il personale che per i visitatori.

Sono esenti dall’obbligo di mascherina:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Lavoro pubblico e privato:

Decade l’obbligo per i lavoratori anche nei luoghi al chiuso l’uso della mascherina.

E’ comunque facoltà del Datore di Lavoro in accordo con i lavoratori o le associazioni di categoria che li rappresentano mantenere l’uso della mascherine aggiornando il Protocollo Aziendale.

E’ raccomandato l’uso della mascherina in tutte le attività al chiuso che prevedano il contatto con il pubblico o assembramenti: supermercati, bar, ristoranti, riunioni, convegni, corsi, mense, assemblee.

 

Cordiali saluti

Marca Consulting S.r.l.