Individuazione della funzione di Datore di Lavoro così come stabilito dal D.Lgs. 81/08

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Siamo con la presente a segnalarVi di valutare autonomamente o con il Vs/consulente fiscale, quanto in oggetto per la Vs/azienda per evitare responsabilità penali e civili.

Il Datore di Lavoro è il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione dell’azienda o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. La definizione contenuta nel T.U. sottolinea il ruolo di dominus di fatto dell’organizzazione ed il concreto esercizio di poteri decisionali e di spesa cosi come stabilito anche dal Codice Civile all’art. 2087.

Qualora il legale rappresentanza non coincida con la figura del Datore di Lavoro si dovranno attribuire a quest’ultimo le responsabilità datoriali in materia di sicurezza. In base al principio di effettività infatti, il Datore di Lavoro è colui che effettivamente esercita il potere decisionale e di spesa.

Infatti l’articolo 16 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che: “La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa…”, fermo restando quanto previsto dall’art. 17 che stabilisce che di Datore di lavoro non può mai delegare:

  1. a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
  2. b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.

DELEGA

Il datore di Lavoro quindi può delegare le proprie funzioni, così come stabilito dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 ad un altro soggetto alle seguenti condizioni:

– la delega deve risultare da un atto scritto recante data certa;

– il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

– la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

– la delega deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

– la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto. Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità;

La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro o delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.

 

ATTRIBUZIONE DI DATORE DI LAVORO NELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE AZIENDALI 

Impresa individuale: nell’impresa individuale l’imprenditore è l’unico a poter esercitare potere Datoriale e quindi non potrà mai delegare ad altri soggetti la funzione di Datore di Lavoro.

Società in nome collettivo (SNC): nella società in nome collettivo i soci sono tutti amministratori e all’interno di essi si potrà individuare il Datore di lavoro. L’individuazione avverrà attraverso un consiglio di amministrazione che indicherà chi tra loro ricoprirà tale ruolo indicando il potere di spesa, di organizzazione rispetto alle risorse aziendali (mezzi e persone), attribuendogli altresì la piena autonomia decisionale per raggiungere gli obbiettivi previsti sia dal Testo Unico sicurezza (D.Lgs. 81/2008) sia dal Testo unico ambientale (152/2006). Il delegato dovrà all’interno dell’assemblea accettare l’incarico conferito. Per certificare la data sarà necessario dare data certa al verbale sottoscritto e per poterlo pubblicizzare a terzi sarà necessario iscrivere il ruolo alla Camera di Commercio.

Società in accomandita Semplice: in questo tipo di società il datore di lavoro potrà essere individuato all’interno dei soci accomandatari che sono anche amministratori e come per la SNC si procederà alla convocazione del CDA il quale individuerà il Datore di Lavoro prevedendo potere di spesa, autonomia decisionale, etc.

Società di capitali: in questo tipo di società il datore di lavoro potrà essere individuato all’interno degli amministratori, non all’interno dei soci/azionisti che non siano anch’essi Datore di Lavoro. Si procederà quindi alla convocazione del CDA il quale procederà all’individuazione del Datore di Lavoro che contestualmente accetterà la delega. La data certa in questo caso avverrà attraverso la trascrizione nel libro delle assemblee e dovrà essere pubblicizzata con la trascrizione in Camera di Commercio. Anche in caso di delega della funzione datoriale permane una responsabilità di vigilare ed eventualmente sostituirsi al delegato da parte dell’organo delegane che nella fattispecie sono gli altri amministratori.

Anche in presenza di una delega di funzioni ad uno o più amministratori (con specifiche attribuzioni in materia di igiene del lavoro), la posizione di garanzia degli altri componenti del consiglio non viene meno, si riduce la portata della posizione di garanzia ma non viene esclusa interamente.

 

Concludendo, rimanendo a Vs/disposizione, vogliamo ribadire l’importanza dell’individuazione della funzione del Datore di Lavoro invitandoVi a contattare il Vs/consulente fiscale per verificare la Vs/posizione.

Cordiali saluti

 Marca Consulting Srl