GASOLIO, CISTERNE USO AGRICOLO ESONERATE DAL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI

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Il Decreto 151 del 2011 prevedeva, dopo diverse proroghe, che entro il 7 Ottobre 2014 tutti i depositi di carburante (cisterne, distributori) a prescindere dalle dimensioni dovessero essere dotati del certificato prevenzioni incendi da richiedere al locale comando dei Vigili del fuoco.

Con l’approvazione definitiva del decreto legge n. 91/2014 denominato Campo Libero, “gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche se muniti di erogatore, ecc., non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151”.

È il caso però di evidenziare che tutti i depositi o cisterne di carburante che superano la capienza di 6 metri cubi devono presentare la pratica (Scia) al comando provinciale dei vigili del fuoco. Il documento doveva essere presentata entro il 7 Ottobre 2014. Al riguardo ricordiamo che la domanda in duplice copia, di cui una in bollo, deve essere accompagnata da un’asseverazione tecnica a firma di un professionista abilitato che dimostri il rispetto dei requisiti previsti dalla norma oltre alla ricevuta di pagamento del conto corrente postale di 162 euro.