DPCM del 18/10/2020 E ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n.141 del 17/10/2020

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Si riportano di seguito le indicazioni principali del DPCM del 18/10/2020

Bar e ristoranti

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 se la consumazione avviene in piedi. Rimane sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade.

Le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale continuano ad essere consentite, a patto che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto delle linee guida vigenti.

Parrucchieri e centri estetici

Rimangono aperti nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Palestre e piscine

Per ora rimangono aperte, anche se si è riscontrato che il rispetto dei protocolli di sicurezza non avviene in tutte le strutture. Viene data una settimana di tempo per l’adeguamento.

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazione italiano (CONI), dal Comitato paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali;

Scuola

L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza.

Mentre per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione della didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9. Inoltre anche il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche (rappresentanti di classe e di istituto) può avvenire secondo modalità a distanza”. Le novità sulla scuola saranno in vigore a partire da mercoledì.

Università

Le università predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del ministero dell’università e della ricerca.

Cinema e teatri

Rimangono aperti con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Sale giochi e scommesse

Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 21.00.

Sospesi esami di scuola guida

È disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida.
 

Sagre e fiere

Sono vietate le sagre e le fiere di comunità.

Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.

Congressi e riunioni

Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubbliche, ad accezione di quelle di rilevanza nazionale, si svolgono senza la presenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Accesso alle RSA

L’ accesso di parenti e visitatori nelle strutture riabilitative e nelle strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni;

Attività produttive industriali e commerciali

Alle attività industriali e commerciali continueranno ad applicarsi i protocolli sottoscritti il 26 aprile 2020 tra Governo e parti sociali, nei cantieri i protocolli siglati il 24 aprile 2020 fra Ministro dell’infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e le parti sociali, per il settore del trasporto e della logistica il protocollo siglato il 20 marzo 2020.

Immuni

Nel decreto ricompare pure Immuni, l’applicazione che dovrebbe tracciare i contagi sfruttando gli smartphone su cui è installata: “Al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni – si legge nel dpcm – è fatto obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività”.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 141 del 17 ottobre 2020

A) SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI

È autorizzato lo svolgimento delle attività di seguito indicate nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 9 del DPCM 13.10.2020, fatto salvo quanto di seguito precisato:

  1. a) ristorazione;
  2. b) attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge);
  3. c) attività ricettive;
  4. d) servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori);
  5. e) commercio al dettaglio;
  6. f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti);
  7. g) uffici aperti al pubblico;
  8. h) piscine;
  9. i) palestre;
  10. j) manutenzione del verde;
  11. k) musei, archivi e biblioteche;
  12. l) attività fisica all’aperto;
  13. m) noleggio veicoli e altre attrezzature;
  14. n) informatori scientifici del farmaco;
  15. o) aree giochi per bambini;
  16. p) circoli culturali e ricreativi;
  17. q) formazione professionale;
  18. r) cinema e spettacoli dal vivo;
  19. s) parchi tematici e di divertimento;
  20. t) sagre e fiere locali;
  21. u) strutture termali e centri benessere;
  22. v) professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche;
  23. w) congressi e grandi eventi fieristici;
  24. x) sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi al chiuso si svolgono, nel rispetto della scheda “Cinema e spettacoli dal vivo” delle suddette linee guida di cui all’allegato 9 del DPCM 13.10.2020, alla presenza di spettatori nel limite massimo consentito dalla dimensione dello spazio stesso, in modo tale che sia assicurato il distanziamento interpersonale degli spettatori di almeno un metro in ogni direzione e purchè sia possibile la collocazione degli stessi su posti a sedere preassegnati e tracciabili, con esclusione della presenza in piedi, e comunque non oltre il tetto massimo di 700 spettatori.

Resta confermato il limite di 1000 spettatori e le relative condizioni di svolgimento stabilito dal DPCM 13.10.2020 per gli spettacoli all’aperto.

Gli eventi e le competizioni di qualsiasi livello riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), escluse le gare e attività degli sport di contatto vietate in base all’art. 1, comma 6, lett. g), DPCM 13.10.2020 e del decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, si svolgono alla presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento dell’impianto sportivo del 15% rispetto alla capienza totale autorizzata e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto, e, per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, nei limiti del 15% della capienza dell’impianto autorizzata e in ogni caso non oltre il numero massimo di 700 spettatori distanziati per almeno un metro in ogni direzione, fatta salva l’osservanza delle linee guida di cui all’allegato 1) della presente ordinanza. La presenza di spettatori è subordinata alla possibilità di collocare gli stessi su posti a sedere preassegnati e tracciabili, con esclusione della presenza in piedi.

Le sopra riportate disposizioni relative agli spettacoli e agli eventi sportivi hanno efficacia fino al 2 novembre 2020.

B) MISURE PER IL RIENTRO A SCUOLA A SEGUITO DI MALATTIA

Il rientro a scuola di alunni o operatori a seguito di assenza per malattia avviene nel rispetto della circolare ministeriale del Ministero della Salute n. 30847 del 24.9.2020 nonché delle eventuali disposizioni specificative della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria che siano pubblicate sul sito della Regione del Veneto e che prevalgono su disposizioni diverse statali.

C) MISURE RIGUARDANTI I MEDICI DI MEDICINA GENERALE E I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA

1) Le Aziende Ulss mettono a disposizione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta i test antigenici rapidi per il tramite delle Aziende ULSS, secondo indicazioni definite a livello aziendale sulle modalità di ritiro/consegna;

2) le Aziende ULSS garantiscono una disponibilità iniziale di 50 test antigenici rapidi per ogni Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta, riaggiornando le disponibilità successive in relazione al numero di assistiti in carico ed all’evoluzione del quadro epidemiologico;

3) i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta potranno utilizzare a loro discrezione i test in questione, durante l’attività ambulatoriale o domiciliare, a favore della popolazione assistita; sarà cura dell’Azienda ULSS informare adeguatamente la popolazione rispetto ai Medici curanti che offrono il servizio;

4) Le Aziende Ulss mettono a disposizione delle sedi di Continuità Assistenziale i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo, per l’utilizzo a discrezione del Medico di Continuità Assistenziale;

5) In caso di esito positivo, questo va confermato con il test di biologia molecolare. In caso di conferma, il Medico curante comunica l’esito al paziente ed informa l’interessato della necessità di rispettare la misura dell’isolamento domiciliare fiduciario. Il Medico registra conseguentemente l’esito positivo nel sistema informativo, ne dà comunicazione al Servizio Igiene e Sanità Pubblica per il tampone di conferma e per i provvedimenti conseguenti;

6) Si applicano le disposizioni del documento “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in Sanità Pubblica” oggetto del parere favorevole del 16.10.2020 della Conferenza delle Regioni, il quale ridefinisce l’utilizzo dei test diagnostici (tampone molecolare/rapido) in riferimento ai differenti gruppi target di popolazione.

D) ACCESSO ALLE RESIDENZE SOCIO-SANITARIE ASSISTENZIALI

L’accesso da parte di visitatori è ammesso nel rispetto delle disposizioni della direzione di ciascuna struttura e previa sottoposizione del visitatore a test periodico. La Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, potrà adottare circolari applicative.

E) DISPOSIZIONI FINALI

Fatto salvo il diverso termine fissato nella lettera A), la presente ordinanza ha effetto dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione fino al 13 novembre 2020.

Le disposizioni potranno essere modificate e revocate integralmente a fronte di mutamenti epidemiologici e normativi.

Sono fatti salvi i comportamenti conformi alle previsioni della presente ordinanza e successivi alla scadenza delle precedenti ordinanze regionali.

Per quanto non regolato dalla presente ordinanza valgono le disposizioni di legge e del DPCM 13.10.2020.

Le modifiche alle linee guida o la rettifica di errori materiali saranno efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.

Le disposizioni attuative e specificative delle previsioni della presente ordinanza adottate dalle strutture regionali sono efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.

Il distanziamento interpersonale non è obbligatorio tra persone che vivono nella stessa unita’ abitativa, nonché’ tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.

La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.

L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore; l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.

La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile-Unità Organizzativa Polizia Locale.

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.