DPCM del 03/11/2020

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ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI (RIMANGONO INVARIATE RISPETTO AI PRECEDENTI DPCM)

Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo art.  1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

ITALIA DIVISA IN TRE ZONE

LE MISURE MINIME VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE – ZONE GIALLE
– Coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00: sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze;
– per tutto l’arco della giornata fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati;
– sospese mostre e servizi museali;
– didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza;
attività in presenza per scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine;
– sospensione concorsi (compreso quello della scuola), a esclusione di quelli per personale sanitario;
– nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, a eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
– coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale

– Nessuna variazione per parrucchieri ed estetiste;

l’attività di bar e ristoranti, potrà proseguire, come è stato fino ad ora, fino alle 18, anche la domenica, con asporto e domicilio fino alle 22.00.

LE ULTERIORI MISURE PER TERRITORI (REGIONI O PARTE DI ESSE) DEL PAESE CON SCENARIO DI ELEVATA GRAVITÀ (TIPO 3) E DA UN LIVELLO DI RISCHIO ALTO – ZONE ARANCIONI
– Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o di studio;

-parrucchiere ed estetiste rimangono invariati;
vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze;
– sospesi attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto.

LE ULTERIORI MISURE PER TERRITORI (REGIONI O PARTE DI ESSE) DEL PAESE CON SCENARIO DI MASSIMA GRAVITÀ (TIPO 4) E DA UN LIVELLO DI RISCHIO ALTO – ZONE ROSSE
– Vietato ogni spostamento in entrata, in uscita e all’interno del territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o per accompagnare i figli a scuola;
– sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (dalla biancheria al sapone). Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Ma anche barbieri, parrucchieri e lavanderie.
– sospesa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto;
– sospese le attività sportive anche svolte nei centri sportivi all’aperto;
– è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;
– attività scolastica in presenza per scuola dell’infanzia, elementare e prima media.

IL DPCM ENTRERÀ IN VIGORE DAL 5 NOVEMBRE E SCADRÀ IL 3 DICEMBRE.