Decreto-legge del 23/07/2021

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Dove il Green Pass?

L’art. 3 stabilisce che, a partire dal 6 agosto, il certificato verde sarà nello specifico obbligatorio per:

servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; anche per gli ospiti degli alberghi, B&B, Agriturismo.

– spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

– musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

– piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

– sagre e fiere, convegni e congressi;

– centri termali, parchi tematici e di divertimento;

– centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

– attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

– concorsi pubblici.

I dipendenti di bar e ristoranti (cuoco, cameriere, ecc.) sono obbligati a vaccinarsi?

No. Allo stato attuale non vi è obbligo di vaccinazione per tali soggetti. Occorrerà attendere comunque le prossime indicazioni del Governo per conoscere se e quali categorie di dipendenti potrebbero essere sottoposte a tale obbligo (attualmente previsto solo per gli operatori sanitari).

A chi spetta il controllo del green pass?

La verifica e, dunque, la validità del green pass spetta ai seguenti rappresentanti:

  • i pubblici ufficialinell’esercizio delle relative funzioni;
  • il personale addetto ai servizi di controllodelle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di spettacolo (art. 3, comma 8, della legge n.94/2009);
  • i titolari delle strutturericettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
  • il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o localipresso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
  • i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
  • i gestori delle strutture che erogano prestazionisanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

I soggetti delegati devono essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

Come avviene il controllo della certificazione verde digitale?

Il controllo delle certificazioni verdi COVID-19 viene effettuato tramite la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando esclusivamente l’App VerificaC19  già scaricabile. L’App preserva la privacy dell’utente, poiché consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

Nel momento in cui viene eseguito il controllo, su richiesta dei verificatori incaricati, l’intestatario della certificazione verde dimostra la propria identità esibendo un proprio documento di identità valido. Ad ogni modo, l’attività di verifica non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.

Come funziona l’app VerificaC19

La verifica dell’autenticità del green pass avviene tramite l’app VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. L’app non necessita di una connessione ad internet poiché funziona anche offline e non memorizza informazioni personali sul dispositivo del soggetto verificatore. L’app VerificaC19, anche se conforme alla versione europea, mostra all’operatore meno dati per minimizzare le informazioni trattate. Il soggetto esibisce il QR Code della propria certificazione (formato cartaceo o digitale) al verificatore che, tramite l’app legge il codice e ne ricava le relative informazioni per procedere al controllo. Una volta che l’app VerificaC19 mostra graficamente nome, cognome, data di nascita dell’intestatario e conseguente validità del green pass, il verificatore può procedere alla richiesta di un documento di identità valido per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici.

Chi controlla il possesso del green pass nei bar e ristoranti?

I titolari di bar e ristoranti, nonché i loro delegati, come indica l’articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021, sono tra i soggetti deputati alla verifica del green pass di coloro che accedono nelle strutture per sedersi al tavolo al chiuso. Per le strutture ricettive (alberghi B&B) per i soli ospiti non è previsto il green pass.

Qualora venga data delega per il controllo a persona diversa dal titolare questa deve essere prevista in forma scritta e accettata dal delegato. 

Chi controlla il possesso del green pass nelle feste di matrimonio all’interno di strutture ricettive intese come ristoranti, ville ecc?

I titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi, nonché i loro delegati, come indica l’articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021, sono tra i soggetti deputati alla verifica del green pass di coloro che accedono nelle strutture (ad esempio i partecipanti ad una festa di matrimonio).

Ricordiamo, inoltre, che come indica l’articolo 9 del decreto legge 18 maggio 2021 n. 65, “sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021”.

I gestori delle strutture ricettive (alberghi, B&B) sono obbligati a controllare che gli ospiti siano in possesso del green pass?

No. Secondo le norme al momento vigenti, non solo non è obbligatorio avere il green pass per soggiornare nelle strutture ricettive (ad esclusione del servizio di ristorazione all’interno) ma gli stessi gestori non sono obbligati a controllare se gli ospiti siano in possesso della certificazione verde Covid-19. Stesso discorso per i turisti stranieri che soggiornano nelle strutture: i gestori delle strutture non sono obbligati né legittimati a questo tipo di controllo.

In sostanza si può soggiornare e consumare all’aperto senza green pass, mentre non è possibile fare colazione, pranzare e cenare al chiuso senza green pass e nemmeno usufruire della piscina o della SPA interna.

Inoltre, se gli ospiti provengono da regioni rosse o arancioni, i gestori delle strutture non sono legittimati a controllare le motivazioni degli spostamenti, poiché il controllo può essere effettuato solamente dalle autorità preposte.

Se gli ospiti accedono alle SPA, Piscine all’interno devono essere provvisti di green pass.

Se la struttura ricettiva ha ristorazione aperta anche per clienti non ospiti per questi ultimi è necessario il green pass.

Sono previste multe?

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Quali sono gli stranieri che, entrando in Italia con il green pass, devono comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio?

Oltre alla compilazione del “Digital Passenger Locator Form”, gli stranieri che fanno il loro ingresso in Italia da UK, dai Paesi in lista D ed E (eccetto Canada, Giappone e Stati Uniti) hanno l’obbligo, secondo quanto notificato dal Ministero della Salute, di darne comunicazione al Dipartimento di prevenzione della ASL.

Diversamente, gli stranieri che provengono da Stati dell’Unione europea, Svizzera, Islanda, Norvegia, Lichtenstein, Israele, Canada, Giappone o Stati Uniti non hanno la necessità di comunicare il proprio ingresso alla ASL.

Quale tampone è necessario per il green pass?

Ai fini del rilascio del green pass sono validi solamente i tamponi molecolari e i tamponi antigienici rapidi. Il tampone molecolare (o PCR), evidenzia la presenza di materiale genetico (RNA) del virus, analizzando un campione prelevato con un tampone a livello naso-orofaringeo.

I test antigenici (rapidi), invece, rilevano la presenza del virus tramite le sue proteine (antigeni) e non tramite il suo acido nucleico (RNA) come avviene con il tampone molecolare. Le modalità di raccolta del campione avvengono con un tampone nasale, naso-oro-faringeo, salivare.

Non sono validi i test sierologici, sia tradizionali che rapidi, ovvero quei test che evidenziano la presenza di anticorpi contro il SARS-CoV-2. Il motivo è che questa tipologia di test rileva se il soggetto sia venuto a contatto con il virus SARS-COV- 2 ma non confermano se sia in atto o meno un’infezione in atto.

Quanto dura la certificazione verde digitale Covid-19?

I periodi di validità delle diverse certificazioni, in coerenza con quanto già stabilito dalla legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 (Decreto “Riaperture”), sono indicati nell’Allegato B del DPCM n.143 del 17 giugno (consulta la versione in pdf).

  • completa vaccinazione: 9 mesi;
  • dopo 15 giorni la prima dose del vaccino: fino al completamento del ciclo di vaccinazione;
  • avvenuta guarigione: 6 mesi;
  • certificazioni attestanti l’esito negativo ad un Covid Test: 48 ore.

Quali dati deve riportare il green pass?

Oltre alle informazioni generali e comuni, ogni certificazione verde COVID-19 riporta dati diversi a seconda dello stato comprovante dalla certificazione. Nello specifico:

  • stato di avvenuta vaccinazione contiene: informazioni sulla tipologia di vaccino somministrato, il numero della dose effettuata e il numero totale di dosi previste, data dell’ultima somministrazione effettuata e lo Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione;
  • stato di avvenuta guarigione riporta: la data e il Paese in cui è stato effettuato il primo test molecolare positivo e la data di inizio e fine validità della certificazione;
  • test antigenico rapido o molecolare con esito negativo riporta: tra le altre informazioni anche l’esito del test, la struttura e lo Stato in cui è stato eseguito.

Quali sono le certificazioni utili al green pass?

Esistono tre tipi di certificazioni che consentono il rilascio del green pass dalla piattaforma nazionale “Digital Green Certificate”:

  • la certificazione di avvenuta vaccinazione(entrambe le dosi nei vaccini che ne richiedono 2);
  • la certificazione di avvenuta guarigione dal SARS-CoV-2;
  • il referto di un test molecolare odi un test antigienico rapido che risulti negativo al SARS-CoV-2.

Chi rilascia il green pass?

Una volta che le Regioni e le Province Autonome trasmettono i dati inerenti a vaccinazioni, referti negativi di tamponi molecolari o test antigienici rapidi e stato di guarigione dal SARS-CoV-2, è il Ministero della Salute a rilasciare il green pass.

Quali sono le linee guida da seguire nel caso di eventi privati, come feste di compleanno per bambini?

A seguito del passaggio dell’intero territorio nazionale in zona bianca, tra le attività che sono state riaperte vi sono “le feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso” con l’obbligo per i partecipanti di essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

Relativamente alle feste di compleanno private, non esiste una disposizione normativa diretta a disciplinarle direttamente se non quanto previsto dal protocollo predisposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” del 28 maggio 2021 (recepite dalle ordinanze del Ministro della salute relative alle zone bianche), dove nella scheda Ristorazione e Cerimonie, è stabilito che il suddetto protocollo si possa applicare ai banchetti nell’ambito delle cerimonie (es. matrimoni) ed eventi analoghi.

La festa di compleanno privata non può essere equiparata ad un evento successivo ad una cerimonia, tuttavia, sulla base di un’interpretazione estensiva del protocollo, può rientrare tra i cosiddetti eventi analoghi, con la conseguente applicazione delle misure ivi previste.

Quali sono le linee guida per i minori?

Per quanto riguarda la certificazione verde per i minori, alcuni chiarimenti sono giunti, in maniera un po’ frammentata, con la circolare del Ministero della Salute del 28 giugno (cfr. allegato) che, pur riferendosi in particolare alle certificazioni verdi per l’ingresso in Italia e non trattando specificamente il profilo della feste e dell’obbligo della certificazione verde, consente di ricostruire il quadro della situazione a seconda dell’età del minore.

Per i bambini dai 12 anni in su

Dai 12 anni in su, essendo stato approvato il vaccino anche per questa fascia pediatrica, il soggetto che partecipa a feste di compleanno o cerimonie ha a disposizione tutte e tre le opzioni per la certificazione verde (avvenuta vaccinazione, guarigione, test antigenico o molecolare). Si evidenzia inoltre che l’art. 11, comma 4, del DPCM del 17 giugno consente a chi esercita la responsabilità genitoriale il controllo della certificazione verde per i minori.

Come funziona per i bambini: dai 6 anni in su

Dai 6 anni in poi diventa necessario, per l’ingresso in Italia, un tampone antigenico o molecolare per i soggetti che non siano in possesso di una certificazione di avvenuta vaccinazione o di guarigione. La medesima regola appare, quindi, applicabile anche alla partecipazione di soggetti dai 6 anni in su a feste o cerimonie.

Per i bambini al di sotto dei 6 anni

Per quanto riguarda, infine, le regole per i bambini al di sotto dei 6 anni, si evidenzia che l’art. 6, comma 2, dell’ordinanza del ministro della salute del 18 giugno, pubblicata sulla GU del 19 giugno, n. 145, li esenta dall’effettuazione del test antigenico o molecolare ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale. E, quindi, si ritiene, estensivamente, che l’esenzione possa essere ritenuta valida anche per la partecipazione di tali soggetti a feste o cerimonie. Per questi soggetti pertanto, l’unica certificazione verde possibile sarebbe quella relativa al caso dell’avvenuta guarigione.

E’ stato prorogato lo Stato di emergenza al 31/12/2021.

delega controllo Green Pass

circolare 27.07.2021

___ ATTO COMPLETO ___