VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER CAMPI ELETTROMAGNETICI.

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Di seguito le note pubblicate sulla valutazione del rischio da campi elettromagnetici dove si evidenzia l’OBBLIGO FIN DA SUBITO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, mentre viene procrastinata la data entro la quale le aziende devono rispettare i valori limite di azione e di esposizione, quindi le eventuali azioni di mitigazione e/o bonifica delle emissioni di campi elettromagnetici nocive per la salute e sicurezza dei lavoratori.

 

Ecco alcuni chiarimenti in merito alla posticipazione sulla valutazione del rischio da esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici :

 

La G.U. della Comunità Europea n. 101/1 del 24 aprile 2012 pubblica la 2012/11/UE che entra in vigore il 24.04.2012 e che modifica la Direttiva 2004/40/CE “Campi elettromagnetici”, posticipandone l’entrata in vigore al 31.10.2013.

 

La G.U. della Comunità Europea n. 101/1 del 24 aprile 2012:

– pubblica la Direttiva 2012/11/UE

– che entra in vigore il 24.04.2012

– che modifica la Direttiva 2004/40/CE “Campi elettromagnetici”,                           

posticipandone l’entrata in vigore al 31.10.2013.

 

Ciò si traduce in:

 

– rinvio dell’entrata in vigore delle relative prescrizioni sui CEM

 

– ma SOLO del Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 e dell’Allegato XXXVI, come sotto riportato.

 

Infatti, ATTENZIONE:

 

– il rinvio NON riguarda la valutazione del rischio CEM che fa parte del Capo I del Titolo VIII (art.181), già entrato in vigore col DLgs.81/08 ossia l’1.1.2009 !!!

– poichè riguarda SOLO solo il Capo IV e le disposizioni inerenti.

 

Ma quale riferimento prendere per la valutazione dei rischi?

– l’art. 28 fa riferimento a “tutti i rischi”;

– l’art. 181 fa riferimento alle buone norme e prassi ;

– e quindi è opportuno seguire comunque le disposizioni del Capo IV in particolare l’allegato XXXVI, che riporta valori d’azione oltre che limiti.

 

Inoltre, ATTENZIONE:

 

La sorveglianza sanitaria che però è obbligatoria per gli individui sensibili al rischio, es.:

 

– portatori di pacemakers

– protesi ferromagnetiche

tra cui gravide e minori (Capo I art. 184).

 

Le modifiche alla precedente Direttiva 46/2008/CE sono costituite di due soli articoli.

 

L’art.1 modica l’art.13, paragrafo 1 della Dir. 2004/40/CE sostituendo la data “30 aprile 2012” con quella del “31 ottobre 2013”.

 

Ciò si tradurrà sul posticipo dell’entrata in vigore del Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs 81/08 al 31 ottobre 2013, la cui entrata in vigore è definita proprio in relazione dell’art.13, paragrafo 1 della Dir. 2004/40/CE e sarebbe coincisa col 30 aprile 2012

 

 

Concludendo dal punto di vista normativo, la valutazione deve essere fatta, attraverso una check list e successivamente nei casi in cui si evidenzi la necessità mediante campionamento strumentale.

 

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione in merito siamo a Vs. completa disposizione