Di seguito una breve sintesi per affrontare l’eventuale presenza così come stabilito dalle normative vigenti:
DM 06/09/94 – D. Lgs. n.257 del 25.07.2006 e D.G.R.V. n. 265, del 15.03.4 201 e art. 249 del D.Lgs 81/08
COSA FARE?
Nelle attività nelle quali vi sia presenza di materiali contenenti amianto, ogni datore di lavoro deve valutare la sussistenza di situazioni di rischio per esposizione ad amianto per:
- i propri dipendenti definendo le azioni da intraprendere per perseguire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- la popolazione per quanto riguarda l’ambiente esterno.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO DI AZIENDE DOVE VI SIA PRESENZA DI AMIANTO?
- effettuare un’indagine per valutare la presenza o meno all’interno dello stabile di manufatti di amianto o di materiali contenenti amianto, al fine di valutare i rischi dovuti all’eventuale presenza di questi materiali;
- effettuare periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro. I risultati devono essere riportati nel documento di valutazione dei rischi;
- verificare le condizioni di integrità dei materiali stessi e di attivarsi di conseguenza per la bonifica in caso di precarietà e pericolosità dei materiali;
- informare e formare i lavoratori sul rischio da esposizione all’amianto.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER L’AMBIENTE ESTERNO?
- Effettuare la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è effettuata tramite l’applicazione dell’Indice di Degrado (I.D.) ed è condotta attraverso l’ispezione del manufatto;
- se il manufatto presenta una superficie danneggiata – ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture – in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica come indicato dal D.M. 6 settembre 1994, privilegiando l’intervento di rimozione;
- se il danno è meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appare integra all’ispezione visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l’applicazione dell’Indice di Degrado;
- il risultato dell’applicazione dell’l.D. è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge, dovrà attuare;
- qualora il risultato dell’Indice di Degrado produca un valore che non prevede la rimozione della copertura entro i dodici mesi, il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge, ai sensi del D.M. 6 settembre 1994 dovrà comunque:
-
- designare un responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutentivi e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile.
COME POSSIAMO AUTARVI?
Il nostro intervento può essere riassunto:
- redazione del documento di valutazione del rischio;
- formazione dei lavoratori esposti;
- designazione di un responsabile;
- elaborazione dei protocolli di gestione;
- valutare l’eventuale possibilità di finanziamenti per interventi strutturali.
Se l’argomento è di Vs/interesse, contattateci.