PRESENZA DELL’AMIANTO NEI LUOGHI DI LAVORO: COSA FARE?

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Di seguito una breve sintesi per affrontare l’eventuale presenza così come stabilito dalle normative vigenti:
DM 06/09/94 – D. Lgs. n.257 del 25.07.2006 e D.G.R.V. n. 265, del 15.03.4 201 e art. 249 del D.Lgs 81/08

COSA FARE?

Nelle attività nelle quali vi sia presenza di materiali contenenti amianto, ogni datore di lavoro deve valutare la sussistenza di situazioni di rischio per esposizione ad amianto per:

  • i propri dipendenti definendo le azioni da intraprendere per perseguire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
  • la popolazione per quanto riguarda l’ambiente esterno.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO DI AZIENDE DOVE VI SIA PRESENZA DI AMIANTO?

  1. effettuare un’indagine per valutare la presenza o meno all’interno dello stabile di manufatti di amianto o di materiali contenenti amianto, al fine di valutare i rischi dovuti all’eventuale presenza di questi materiali;
  2. effettuare periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro. I risultati devono essere riportati nel documento di valutazione dei rischi;
  3. verificare le condizioni di integrità dei materiali stessi e di attivarsi di conseguenza per la bonifica in caso di precarietà e pericolosità dei materiali;
  4. informare e formare i lavoratori sul rischio da esposizione all’amianto.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER L’AMBIENTE ESTERNO?

  1. Effettuare la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è effettuata tramite l’applicazione dell’Indice di Degrado (I.D.) ed è condotta attraverso l’ispezione del manufatto;
  2. se il manufatto presenta una superficie danneggiata – ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture – in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica come indicato dal D.M. 6 settembre 1994, privilegiando l’intervento di rimozione;
  3. se il danno è meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appare integra all’ispezione visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l’applicazione dell’Indice di Degrado;
  4. il risultato dell’applicazione dell’l.D. è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge, dovrà attuare;
  5. qualora il risultato dell’Indice di Degrado produca un valore che non prevede la rimozione della copertura entro i dodici mesi, il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge, ai sensi del D.M. 6 settembre 1994 dovrà comunque:
    • designare un responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
    • tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto;
    • garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutentivi e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto;
    • fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile.

COME POSSIAMO AUTARVI?

Il nostro intervento può essere riassunto:

  • redazione del documento di valutazione del rischio;
  • formazione dei lavoratori esposti;
  • designazione di un responsabile;
  • elaborazione dei protocolli di gestione;
  • valutare l’eventuale possibilità di finanziamenti per interventi strutturali.

Se l’argomento è di Vs/interesse, contattateci.