Nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro

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Come già comunicato, il 30 giugno 2022 è stato siglato tra Governo e le Parti Sociali quanto in oggetto.

Il nuovo protocollo, sostituisce i precedenti protocolli, pertanto il Datore di lavoro in collaborazione con l’RSPP, il medico competente e RLS/RLST aggiorna il proprio protocollo aziendale adottando le nuove misure per il contenimento del Covid 19.

 

L’aggiornamento avrà valenza fino il 31 ottobre 2022.

In sintesi le nuove misure sono:

INFORMAZIONE

– i lavoratori dovranno essere informati sulle nuove norme del protocollo con mezzi idonei, i mezzi idonei possono essere i cartelli informativi;

 

INGRESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Il personale potrà essere sottoposto a misurazione della febbre e qualora presentasse una temperatura superiore ai 37.5 dovrà essere isolato, dotato di mascherina FFP2 e inviato al medico curante;

 

GESTIONE DEGLI APPALTI

L’azienda committente dovrà informare le aziende in appalto del Protocollo Adottato e dovrà vigilare affinchè durante la permanenza in azienda i lavoratori le rispettino. Se un lavoratore che ha lavorato all’interno dell’azienda risultasse positivo al Covid 19 il Committente dovrà essere informato per tramite del Medico Competente;

 

PULIZIA SANIFICAZIONE E RICAMBIO D’ARIA

Il Datore di Lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, ambienti e postazioni di lavoro. Nel caso si verificasse un caso di Covid 19 sarà necessario procedere come da precedenti protocolli. Deve essere garantito il ricambio d’aria anche meccanica;

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALE

Il Datore di lavoro deve mettere a disposizione igienizzante per la sanificazione delle mani. Ai lavoratori si deve raccomandare la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

La mascherina non è più obbligatoria però dovranno essere messe a disposizione dei lavoratori le mascherine FFP2 che rimangono un presidio rilevante.

Il Datore di Lavoro sentiti il Medico Competente, il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, in base alle mansioni dei lavoratori, individua quali gruppi di lavoratori devono essere dotati di mascherina FFP2 soprattutto con riferimento ai soggetti fragili. Dovrà essere quindi richiesto al medico competente i nomi dei soggetti frangili presenti in azienda;

 

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (AREA RISTORO, MENZA ETC.)

L’accesso agli spazi comuni dovrà essere contingentato stabilendo il numero massimo di persone che avranno accesso contemporaneamente in base agli spazi e all’areazione dei locali;

 

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI LAVORATORI

L’entrata e l’uscita dei lavoratori dovrà avvenire in modo da evitare assembramenti;

 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve essere un momento per informare e formare i lavoratori sulla profilassi vaccinale e l’uso corretto dei dispositivi di protezione delle vie aeree.

Il medico competente collabora con le figure aziendali DL/RSPP/RLS/RLST per individuare le misure più adeguate da adottare all’interno del protocollo.

La riammissione al lavoro di una persona Positiva al Covid 19 avverrà con tampone negativo. Se il soggetto è stato ricoverato a seguito dell’infezione la sua riammissione dovrà avvenire previa visita da parte del medico competente indipendentemente dal numero di giorni di assenza;

 

LAVORATORI FRAGILI

I lavoratori fragili vanno sempre protetti per questo motivo è necessario chiedere al Medico Competente la loro presenza e le precauzioni specifiche da adottare.

Il Protocollo Aziendale va aggiornato con le nuove disposizioni e condiviso con i lavoratori.

 

Rimanendo a Vs/disposizione porgiamo cordiali saluti.

Marca Consulting S.r.l.