NUOVE DISPOSIZIONI SUL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.)

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Per effetto della modifica introdotta al decreto legge 83/2012, Misure urgenti per la crescita del Paese, si ricorda che è stato rinviato al 7 ottobre 2013 l’entrata in vigore delle disposizioni del Nuovo regolamento di prevenzione incendi (DPR 151/2011).

Il regolamento aveva introdotto un elenco, nuovo rispetto a quello esistente dal 1982, delle attività soggette alle visite e ai controlli per la prevenzioni incendi, i cui soggetti avrebbero dovuto adeguare la propria posizione entro e non oltre il prossimo 7 ottobre 2012, termine, come detto sopra, differito di un anno.

Le attività d’impresa soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi sono ricomprese in un allegato, in rapporto a 3 categorie A, B, C.

Alla Categoria A o di prima classe, appartengono le attività di limitata complessità alle quali spetta solo di presentare la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) e per le quali non è più previsto, come nel passato, il preventivo parere di conformità dei comandi dei VV.FF.

Nella Categoria B o di seconda classe, sono inserite le attività della stessa tipologia della prima classe, ma caratterizzate da un livello di complessità più alto e prive di una regolamentazione tecnica specifica di riferimento.

Per le due categorie A e B, i controlli verranno eseguiti entro 60 giorni dal ricevimento della Scia, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali.

Le attività di terza classe, Categoria C, sono infine quelle con livello di complessità ancora più elevato, indipendentemente dall’esistenza o meno di una regola tecnica di riferimento.Per le attività della categoria C il controllo sarà effettuato entro 60 giorni.

Il CPI rilasciato in base al nuovo decreto potrà avere una validità di 5 o 10 anni a seconda:

  • della tipologia dell’attività;
  • del grado di rischio di pericolosità dell’attività.

(*) Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all’accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l’effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l’attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

IMPORTANTI NOVITÀ

È stato modificato anche l’elenco delle attività soggette, i più evidenti cambiamenti sono:

Attività 12: Sono stati conglobati i depositi di liquidi infiammabili, combustibili e lubrificanti (ex 15, 16, 17) a qualsiasi titolo detenuti nello stesso sito di stoccaggio, fissando un’unica soglia di 1 mc;

 Attività 13: Include le varie tipologie di distributori di carburanti per autotrazione di tipo liquido e gassoso (ex 7 e 18) e viene stabilito che i distributori rimovibili sono soggetti ai controlli indipendentemente dall’ambito di utilizzo;

 Attività 65: Rispetto alla ex 83 specifica che i locali soggetti sono sia quelli a carattere pubblico che privato, esplicita che in questa categoria rientrano impianti e centri sportivi e oltre al parametro dell’affollamento introduce anche quello della superficie per rendere più oggettivo il requisito di assoggettabilità;

Attività 67 (scuole): La ex voce 85 è stata integrata con gli asili nido con oltre 30 persone presenti;

Attività 68 (strutture sanitarie o affini): Ex 86, in questa voce è stata esplicitata l’assoggettabilità delle case di riposo per anziani e sono state inserite le strutture sanitarie che erogano prestazioni assistenziali specialistiche in regime ambulatoriale con superficie superiore a 500 mq;

 Attività 53 (autofficine e carrozzerie): Ex 72, lega il limite di assoggettabilità alla superficie che risulta un parametro più oggettivo rispetto al numero di veicoli per tenere conto anche della diversità dei mezzi parcheggiati (es. officine per motocicli, automobili, autobus, ecc. rientrano con superficie coperta superiore a 300 m2).

Per informazioni o richieste di preventivo per l’elaborazione della specifica pratica prevenzioni incendio, potete rivolgervi ai nostri uffici contattandoci allo 0423/603809.