IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE.

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Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009, la Regione Veneto ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA),  che disciplina la tutela e la gestione delle risorse idriche.

Tra le imprese, interessate dalla normativa (All. F) , vi sono:

– Impianti di produzione e trasformazione dei metalli

– Impianti di trattamento e rivestimento dei metalli

– Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli per la produzione di fibre di vetro;

– Impianti per la fabbricazione di tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle.

– Impianti di smaltimento di rifiuti, impianti di recupero di rifiuti, depositi e stoccaggi di rifiuti, centri di cernita di rifiuti

– Impianti di produzione di pneumatici

– Depositi di rottami

– Centri di raccolta dei veicoli fuori uso

– Impianti per la concia e/o tintura delle pelli e del cuoio

– Impianti destinati alla fabbricazione di pasta per carta, carta e cartoni

– Impianti per il trattamento di fibre tessili: operazioni di imbianchimento, mercerizzazione, stampa, tintura e finissaggio

– Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno

– Impianti per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno

– Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 tonnellate all’anno

– Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico

Per le aziende agricole e gli allevamenti zootecnici si fa riferimento a quanto disposto dalla D.G.R. n. 2495/2006 e dalla D.G.R. n. 2439/2007.

aventi un’area scoperta di qualsiasi estensione ove si svolgano, lavorazioni, depositi di materie prime/prodotti ed ogni altra attività (esempio carico scarico di merci) che comportino la possibilità di dilavamenti di sostanze pericolose a seguito di eventi atmosferici.

E ancora:

a) piazzali, di estensione superiore o uguale a 2000 m2, a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;

b) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a 5000 m2;

c) altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia;

d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, nonché altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente, come individuate al comma 1, di estensione superiore o uguale a 5000 m2;

e) superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli ;

Cosa deve fare :

L’azienda che dispone di tale metratura deve effettuare una verifica di assoggettabilità presso l’Ente competente entro i termini previsti

Qualora l’azienda ricada in tale casistica. Deve:

1.    Presentare un piano di adeguamento all’Autorità competente all’autorizzazione agli scarichi (SCADENZA 07/12/2012 ).
L’impresa dovrà presentare un piano di adeguamento e relativo progetto,  indicando se il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente si esaurisca o meno con le acque di prima pioggia (i primi 5 mm di pioggia). Nel piano di adeguamento dovrà essere progettata la realizzazione di sistemi per lo stoccaggio delle acque in bacini a tenuta e sistemi di trattamento con sedimentazione accelerata e/o l’adozione di un disoleatore.
Tale piano di adeguamento dovrà essere poi allegato alla domanda per ottenere l’autorizzazione allo scarico delle acque.

2.    Attuare quanto previsto nel piano di adeguamento: (SCADENZA 31/12/2015)
La realizzazione degli interventi previsti dal piano di adeguamento dovrà essere effettuata entro il termine sopra indicato.

Qualora l’azienda non risulti obbligata a quanto sopra indicato, dovrà in ogni caso tenere copia della valutazione/screening di non assoggettabilità  presso la propria sede a disposizione di eventuali organi di controllo o inviare all’Ente competente relazione di non assoggettabilità  (a seconda delle dimensioni delle aree interessate). 

Siamo a disposizione per approfondimenti o altre informazioni

 

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