AMIANTO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO A MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLE STRUTTURE EDILIZIE PUBBLICHE E PRIVATE

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Normativa vigente Il D.M. 06/09/1994, che riporta le “Normative e metodologie tecniche relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto“, è lo strumento normativo che fornisce indicazioni per la gestione ed il mantenimento in sicurezza dei manufatti contenenti amianto.

Ai sensi dell’art. 20 della L. n. 93 del 23/03/2001 “Disposizioni in campo ambientale” è stato emanato, il D.M. n. 101 del 18/03/2003 “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto ai sensi dell’art. 20 della L. n. 93 del 23/03/2001. Il D.M. n. 101/2003 stabilisce, all’Allegato A, i criteri per la mappatura della presenza di amianto sul territorio.

La mappatura ha come finalità quella di evidenziare i siti nei quali è riscontrata la presenza di amianto, ovvero l’utilizzo di materiali che lo contengono, includendo nell’analisi i siti nei quali la presenza di amianto è dovuta a cause naturali.

Inoltre, la Regione Veneto con D.G.R. n. 265, del 15/03/2011 ha emanato le linee interpretative per la sorveglianza sulle attività lavorative (manutenzione, rimozione, smaltimento, trattamento dei rifiuti e bonifica delle aree interessate) che possono comportare esposizione di lavoratori ad amianto (titolo IX capo III del D. Lgs. n. 81/08).

Campo di applicazione L’amianto ha trovato larghissimo impiego in moltissimi settori ed in particolare nell’edilizia. I materiali contenenti amianto (MCA) sono quei materiali che contengono un tenore di fibre di amianto superiore all’1% in peso.

Materiali contenenti amianto possono essere presenti negli edifici:

  • nella Centrale Termica (coibentazione delle tubazioni, guarnizioni della caldaia, tubazioni di aerazione, amianto applicato a spruzzo sul soffitto e le pareti);
  • nei pavimenti vinilici;
  • nei cavedi;
  • nella copertura (lastre piane o ondulate di cemento-amianto, tegole tipo marsigliese, ecc.)
  • nei sottotetti (tubi di aerazione, lastre di cemento-amianto, cassoni per l’acqua)
  • nelle canne fumarie e nei comignoli;
  • negli intonaci;
  • nelle tubazioni (scarichi, fognatura, acqua potabile);
  • nei controsoffitti;
  • nel vano corsa ascensore e nel locale macchinario;
  • nei rivestimenti antincendio applicati a spruzzo.

Nelle attività nelle quali vi sia presenza di materiali contenenti amianto ogni datore di lavoro o soggetto privato, deve valutare la sussistenza di situazioni di rischio per esposizione ad amianto per i propri dipendenti o per la popolazione e definire le azioni da intraprendere per perseguire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione.

Valutazione del rischio Il primo adempimento è quello di effettuare un preventivo soprallugo dell’edificio e delle strutture in esso presenti dove si presume che vi sia amianto per verificarne l’effettiva presenza.

La presenza di materiali contenenti amianto in edifici o manufatti in genere, comporta per il proprietario l’obbligo di verifica delle condizioni di integrità dei materiali stessi e di attivarsi di conseguenza per la bonifica in caso di precarietà e pericolosità dei materiali.

Si pone inoltre un problema ambientale che comporta, in estrema sintesi, una delle seguenti scelte:

  • la bonifica, cioè la rimozione dell’amianto e la sua sostituzione con altri manufatti;
  • un intervento conservativo senza rimozione dell’amianto, cioè un intervento atto ad impedire la dispersione di fibre nell’aria (confinamento, incapsulamento, ripristino delle parti deteriorate, ecc.).

Per effettuare questa difficile scelta si possono seguire due strade diverse:

  • ricorrere ai monitoraggi ambientali (campionamento di fibre aerodisperse e analisi mediante microscopia ottica e/o elettronica), che forniscono la concentrazione di fibre nell’aria;
  • valutare lo stato di conservazione.

Per facilitare la valutazione oggettiva dello stato di degrado nel caso di presenza di coperture in cemento amianto (tipo eternit) o di altro materiale contenente amianto in matrice compatta (tubazioni, canne fumarie ecc.), con riferimento al D.M. 6/9/94, anche al fine di definire priorità d’intervento e di bonifica, risulta opportuno ricorrere a procedure di valutazione a larga diffusione:

  • la prima, indicata dalla Regione Lombardia con proprio Decreto Direzione Generale Sanità n. 13237 del 18/11/2008 Identificativo Atto n. 118, è appropriata per la valutazione di coperture in cemento amianto in relazione alla diffusione di fibre nell’ambiente;
  • la seconda, utilizzabile per valutare lo stato dei materiali contenenti amianto presenti all’interno degli edifici e delle unità produttive, è il sistema di valutazione del rischio VERSAR, basato su un modello bidimensionale per la definizione delle priorità di intervento. Il metodo è indicato dall’Enviromental Protection Agency, ente di protezione ambientale degli Stati Uniti.
Obblighi e compiti di un edificio contenente amianto La legge prevede che nel caso in cui in un edificio si rilevi presenza di MCA, il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge dovrà prima di tutto designare una figura di responsabile amianto con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto. Tale responsabile deve essere abilitato allo svolgimento di tale compito e aver sostenuto un corso regionale.

I proprietari degli immobili devono quindi comunicare alle Unità Sanitarie Locali i dati relativi alla presenza di materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile ed in particolare:

1) dati relativi al proprietario dell’edificio;

2) dati relativi all’edificio;

3) dati relativi ai materiali contenenti amianto.

Se l’edificio con presenza di materiali o manufatti contenenti amianto è anche un luogo di lavoro il datore di lavoro dovrà tenere conto del rischio specifico nella valutazione dei rischi effettuata ai sensi del titolo IX capo III del D. Lgs. n. 81/08.

Il proprietario deve infine effettuare la verifica delle condizioni di integrità dei materiali stessi e di attivarsi di conseguenza per la bonifica in caso di precarietà e pericolosità dei materiali come riportato nel riquadro precedente.

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Il nostro studio rimane a Vostra disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti in merito a quanto sopra riportato.