AVVISO PER GLI IMPIANTI TERMICI CIVILI – Scadenza 24/12/2014

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Art. 284 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 35 kW in esercizio al 29/04/2006

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 è stato pubblicato il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.

Il suddetto decreto chiarisce alcuni aspetti degli adempimenti cui sono tenuti gli operatori in materia di impianti termici civili ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. che si riassumono per sommi capi.

  1. In particolare, è previsto che agli adempimenti di cui all’art. 284 comma 2 (la cui originaria scadenza era il 31/12/2012) il Responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto provveda entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, se non esplicitati in precedenza, integrando il libretto di centrale ed inviando copia dell’atto integrativo all’autorità competente.
  2. Inoltre, è ripristinato e quindi vigente il contenuto dell’art. 285 sotto riportato.
  3. Allo stesso tempo viene confermata la proroga al 1° settembre 2017 della scadenza riguardante l’adeguamento degli impianti termici civili, già autorizzati ai sensi del titolo I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e successivamente assoggettati alle disposizioni del successivo Titolo II (art. 3, comma 32, del D.Lgs. n. 128/2010).

Ciò premesso si invitano i responsabili dell’esercizio e manutenzione degli impianti assoggettati all’art. 284 c.2, che non abbiano ancora espletato gli adempimenti ivi previsti, ad integrare il libretto di centrale nonché a trasmettere a questa Amministrazione l’atto di dichiarazione, debitamente compilato, entro il 24 dicembre 2014.

Si ricorda che l’art. 288 comma 1 del DLgs 152/06 e s.m.i. prevede che chi non ottempera a quanto previsto dall’articolo 284, comma 2, ovvero non redige o redige in modo incompleto l’atto di cui all’articolo 284, comma 2, o non lo trasmette all’autorità competente nei termini prescritti, è punito con una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00.