Aggiornamento Green Pass D.LGS.127/202

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COMUNICAZIONE

 

DAL 15 OTTOBRE 2021 OBBLIGO GREEN PASS

Dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 tutti i lavoratori ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro dovranno possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (Green Pass).

Per Green Pass si intende la certificazione comprovante:

– lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;

– la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2;

– l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 saranno effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi della normativa.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

(Sanzioni per il datore di lavoro): Nel caso di mancata verifica da parte del datore di lavoro del possesso del Green Pass o di mancata definizione delle modalità con cui tale verifica deve effettuarsi entro il 15 ottobre, il datore di lavoro può essere soggetto alle seguenti sanzioni: salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro. In caso di reiterata violazione della disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata.

(Sanzioni per i lavoratori): L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro senza il Green Pass è punito con la sanzione amministrativa da 600 a 1500 Euro e restano ferme le possibili ulteriori conseguenze disciplinari secondo i rispettivi contratti collettivi applicati.

Le sanzioni amministrative sono irrorate dal Prefetto su segnalazione dei soggetti incaricati all’accertamento e alla contestazione delle violazioni.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 i di utilizzo delle certificazioni altrui.

Allegati:

Lettera per i fornitori

Cartello

Delega green pass

Informativa per i dipendenti

La direzione ringrazia per la collaborazione