NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI del 07 Luglio 2016

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.193 del 19 agosto, il testo dell’Accordo del 7 luglio approvato dalla Conferenza Stato-Regioni sulla durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.81/2008.

L’entrata in vigore del provvedimento è prevista entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (05 Settembre 2016)

Nello specifico ecco le modifiche fondamentali:

Corsi RSPP esterni – art. 32

  • Il modulo A è ora possibile anche in FAD
  • Il modulo B diventa unico
  • Viene istituito un Modulo B di specializzazione (divisi in 4 categorie da aggiungere al modulo unico)

Altri Corsi

  • la formazione antincendio rischio basso non sarà più possibile in FAD
  • la formazione primo soccorso non sarà più possibile in FAD neanche parzialmente
  • la formazione per RLS non sarà più possibile in FAD
  • la formazione specifica rischio basso sarà possibile in FAD (mentre prima era vietata)

Per tutti i corsi dovranno essere rispettati i requisiti del D.I. 6 marzo 2013 come requisiti per i docenti
In merito alla FAD sono cambiate alcune regole sulle modalità di erogazione (sono stati aggiunti dei requisiti in più):

Requisiti tecnici

  • Maggiore controllo sulle presenze e sui log degli eventi
  • Materiali didattici suddivisi in piccoli moduli (L.O. – Learning Object)
  • Presenza della scheda progettuale

Requisiti organizzativi

  • maggiore disponibilità di un Mentor/Tutor e di un help desk
  • Indicazione del nominativo del Responsabile scientifico e del Docente e verifica dei requisiti