SCADENZA MARCATURA CE MANIGLIONI ANTIPANICO

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Vi ricordiamo che il prossimo 18 febbraio 2013 scadrà la proroga entro cui è obbligatorio installare maniglioni antipanico marcati CE o sostituire quelli non marcati CE sulle vie di fuga nelle attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco, secondo quanto previsto dal decreto 6 dicembre 2011 recante Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio.

I maniglioni antipanico marcati CE installati dovranno essere anche conformi alla norma UNI EN 179 o alla norma UNI EN 1125 in base al tipo di attività e alle condizioni di utilizzo.

Il titolare dell’attività dove sono stati installati i maniglioni antipanico marcati CE deve conservare la dichiarazione di corretta installazione; effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso e annotare le operazioni di manutenzione e controllo sull’apposito registro (cfr art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37).

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