ADR 2015: in vigore dal 1 luglio 2015 per i trasporti nazionali.

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Dal 1 luglio 2015 entra in vigore l’aggiornamento 2015 dell’accordo ADR per i trasporti nazionali.

Nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2015, n. 78 è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 gennaio 2015 che recepisce la direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Con la pubblicazione di questo decreto si possono applicare le edizioni 2015 dell’ADR, RID e ADN nei trasporti nazionali, l’obbligo di applicazione scatta dal 1 luglio 2015.

Le principali novità presenti nell’ADR 2015 sono elencate qui di seguito.

Esenzioni:

  • L’esenzione 1.1.3.1 c), riguardante i trasporti effettuati dalle imprese come completamento alla loro attività principale,  si applica anche ai contenitori per il trasporto alla rinfusa IBC e grandi imballaggi;
  • Nell’esenzione 1.1.3.3, relativa al trasporto di carburanti liquidi, viene aggiunta una terza condizione di esenzione per il carburante contenuto nei serbatoi di una macchina mobile non stradale che è trasportata come un carico;
  • Nell’esenzione 1.1.3.6 relativa alle quantità trasportate nell’unità di trasporto, per le merci pericolose liquide si deve considerare la quantità in litri e non più la capacità nominale del recipiente, invece per i gas compressi e i prodotti chimici sotto pressione, la capacità del recipiente in litri;
  • Al nuovo punto 1.1.3.10 viene introdotta l’esenzione per il trasporto delle lampade contenenti merci pericolose, purché non contengano materiale radioattivo o mercurio in quantità superiore a 1 kg.

Nuove definizioni:

  • Container chiuso per trasporto alla rinfusa, un container interamente chiuso per il trasporto alla rinfusa avente una copertura, pareti laterali, testate e fondo rigidi (compresi i fondi di tipo tramoggia);
  • Container telonato per trasporto alla rinfusa, un container a tetto aperto per il trasporto alla rinfusa con fondo (compresi i fondi di tipo tramoggia), pareti laterali e testate rigidi e copertura non rigida;
  • Grande imballaggio di soccorso;
  • Recipiente di piccola capacità contente gas (cartuccia di gas).

Nuove classificazioni:

  • Un’importante novità è l’introduzione per la rubrica relativa agli imballaggi dismessi vuoti non ripuliti: gli imballaggi, i grandi imballaggi e gli IBC vuoti non ripuliti, o parti di essi, trasportati per lo smaltimento, il riciclaggio o il recupero del loro materiale, se non ai fini di ricondizionamento, di riparazione, di manutenzione ordinaria, di ricostruzione o di riutilizzo, possono assegnati al numero ONU 3509, se soddisfano le prescrizioni prescritte per questa rubrica;
  • Classe 2, categoria dei gas adsorbiti;
  • Classe 7, UN 3507 esafluoruro di uranio, materiali radioattivi, colli esenti, meno di 0,1 kg per collo, non fissile o fissile esente; sono stati modificati: UN 2909, UN 2910, UN 2911;
  • Classe 9, sono stati modificati: UN 2212 amianto anfibolo (amosite, tremolite, actinolite, anotofillite, crocidolite), UN 2590 amianto, crisotilo, UN 3268 dispositivi di sicurezza azionati elettricamente; Sono stati introdotti: UN 3508 condensatore asimmetrico, UN 3509 imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti
Disposizioni speciali:
  • Per il trasporto delle pile e batterie al litio avviate allo smaltimento/riciclaggio è sempre  presente la disposizione speciale 636 (b), ma modificata, ed è stata inserita 377, mentre per il trasporto delle pile e batterie al litio danneggiate/difettose è stata aggiunta la disposizioni speciale 376, è stata soppressa la 661; Sono state modificate le istruzioni d’imballaggio.
  • Viene inserita la disposizione speciale 375 che si applica a UN 3077 e UN 3082, che introduce l’esenzione dall’ADR per le materie pericolose per l’ambiente trasportate in imballaggi semplici o combinati contenenti una quantità netta nell’imballaggio semplice o interno inferiore o uguale a 5 lt/kg purché gli imballaggi soddisfino le disposizioni generali del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e dal 4.1.1.4 al 4.1.1.8.

Procedure di spedizione:

  • Per le iscrizioni “SOVRIMBALLAGGIO” e “IMBALLAGGIO DI SOCCORSO” viene fissata l’altezza minima del carattere a 12 mm.
  • Per gli imballaggi dismessi vuoti non ripuliti la designazione ufficiale di trasporto deve essere completata con le parole “CON RESIDUI DI …” seguita dai numeri delle classi di pericolo e dei rischi sussidiari che corrispondono ai residui, in ordine numerico, ad esempio se si trasportano insieme imballaggi con residui di classe 4.1 e imballaggi con residui di classe 3 e rischio sussidiario di classe 6.1: UN 3509 IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI 3, 4.1, 6.1), 9
  • Le istruzioni scritte sono modificate, nella prima pagina, con l’introduzione del divieto di utilizzare, in caso di incidente o emergenza, sigarette elettroniche o dispositivi simili e nell’ultima con l’omissione, per l’indumento fluorescente, del riferimento alla norma EN 471 e, per il mezzo di protezione degli occhi, del riferimento agli occhiali protettivi. Le istruzioni scritte in vigore fino al 31 dicembre 2014 potranno essere utilizzate fino al 30 giugno 2017.

Disposizioni per il trasporto alla rinfusa:

  • Le disposizioni speciali per il trasporto alla rinfusa riferite alla colonna 17 della Tabella A, sono cambiate, sono presenti le disposizioni speciali  “VC” (VC1, VC2 e VC3) che specificano quale tipologia di veicolo, container o container per il trasporto alla rinfusa può essere usato,  e le disposizioni supplementari  “AP”, che specificano le disposizioni supplementari per ogni classe di pericolo.
  • Gli imballaggi dismessi  UN 3509 possono essere trasportati solo in container per trasporto alla rinfusa chiusi, veicoli chiusi o container chiusi, a tenuta o dotati di fodera o di un sacco sigillato resistente alla perforazione e devono essere provvisti di mezzi che permettano di trattenere il liquido libero.

Disposizioni relative al carico, scarico e movimentazione:

  • Il divieto di fumare si applica anche a sigarette elettroniche e dispositivi simili.
  • Disposizione speciale CV37 che si applica al trasporto dei sotto-prodotti della fabbricazione o rifusione dell’alluminio.